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Elaborazione Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Descrizione

COSA È LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO?
La valutazione dei rischio è uno degli obblighi principali di ogni Datore di Lavoro (art.li 17, 28 e 29 D.Lgs 81/08).Per effettuare la valutazione dei rischi di una realtà lavorativa occorre individuare tutti i pericoli connessi all'attività svolta e quantificare il rischio, ossia la probabilità che ciascun pericolo si tramuti in danno, tenuto conto dell'entità del potenziale danno. E' un documento versatile e flessibile che deve adattarsi alle caratteristiche dell'azienda, sia in termini di contenuti che di periodicità della revisione.

COSA È IL DVR E CHI LO FA
Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in forma scritta, elaborando un documento denominato "Documento di Valutazione dei Rischi" o "DVR".

QUALE È LA SANZIONE PER IL DATORE DI LAVORO?
La mancata valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro è sanzionabile con un ammenda da € 2.500 a € 6.400 o l'arresto da 3 a 6 mesi.

COSA DEVE CONTENERE IL DVR?
Il DVR, non si limita a riportare l'anagrafica aziendale, l'organigramma della sicurezza e tutti i pericoli relativi all'attività svolta ma occorre analizzare tutte le fasi lavorative interne all'azienda, individuando tutti i pericoli connessi a ciascuna fase e quantificando tutti i rischi derivati. E' necessario dunque misurare ciascun rischio. Nel DVR deve essere inoltre presente un programma di miglioramento della sicurezza nel tempo, dove vengono riportate tutte le misure di prevenzione predisposte, il soggetto responsabile dell'attuazione ed una programmazione temporale.

QUANTO COSTA EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E L'ELABORAZIONE DEL DVR?
Per un preventivo contattaci nel form sottostante ed un nostro tecnico specializzato che ti ricontatterà entro 24/48 ore per elaborare un preventivo.

COS'È UN DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARDIZZATO (DVRS)?
E' il Documento di Valutazione dei Rischi redatto partendo da un modello di riferimento di base approvato dalla Commissione Consultiva e recepito con il decreto dei Ministeri del Lavoro e dell'Interno (Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012). Può essere utilizzato da tutti quei Datori di Lavoro di aziende che contano fino a 50 lavoratori con esclusione delle seguenti: aziende industriali, impianti o installazioni con i lavoratori esposti a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e connessi all'esposizione ad amianto.

AGGIORNARE IL DVR OGNI 3 ANNI
In caso di costituzione di nuova impresa il DVR va elaborato entro 90 giorni dalla data di inizio attività, e periodicamente rivisto (convenzionalmente ogni tre anni), soprattutto in occasione di significative modifiche al processo produttivo, che possano avere ricaduta sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, piuttosto che in seguito ad infortuni che possano far pensare ad inadeguatezza delle misure o se i risultati della sorveglianza sanitaria evidenziano problemi o carenze.
In ogni caso di rielaborazione, comunque vanno conseguentemente aggiornate anche le relative misure di prevenzione e protezione adottate.

COSA SI INTENDE PER "DATA CERTA" DEL DVR?
Il DVR/DVRS deve avere data certa, ossia si deve poter provare che il documento sia stato redatto con un preciso riferimento temporale. A tal fine è sufficiente che il documento sia sottoscritto dal RSPP, dal medico competente (se nominato) e dal RLS. In mancanza del medico competente o del RLS, si rende necessario documentare la data semplicemente inviandosi il documento in formato pdf tramite PEC, tramite l'apposizione del timbro di un ufficio postale sul documento avente "corpo unico" (seguendo la procedura descritta nella disposizione delle Poste italiane 93/2007) o tramite la spedizione per mezzo raccomandata del documento all'indirizzo della propria sede.